CODICE CRISI DI IMPRESA

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Slitta al 15 luglio l'entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in via di approvazione la codifica dei segnali di allarme.
 

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato di due mesi per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019), che pertanto slitta dal 16 maggio al 15 luglio 2022.

Lo prevede l’art. 37 del Decreto PNRR approvato il 13 aprile, che modifica l’art. 389 del Codice unico che sostituirà la legge fallimentare nella gestione delle procedure concorsuali e di risanamento. L’obbligo di recepimento della Direttiva Insolvency è fissato per il 17 luglio, pertanto di tratta dell’ultima proroga possibile.

Lo scorso 17 marzo, il Governo ha inoltre approvato uno schema di decreto che introduce la definizione di assetti organizzativi delle imprese e la codifica dei segnali di allarme per prevenire la crisi d’azienda (articolo 13 del dlgs), aggiornati con cadenza triennale, tra cui:

  • squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,
  • indici di sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi,
  • prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o i sei mesi successivi,
  • indici di sostenibilità oneri d’indebitamento con flussi di cassa,
  • adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Il testo del provvedimento (A.G. n. 374) potrà essere esaminato con più tempo dalle Commissioni parlamentari, potendo adesso sfruttare la proroga al 15 luglio per l’entrata a regime dell’intero Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Tra l’altro, la situazione di crisi economica conseguita alla pandemia aveva già reso necessario negli ultimi anni un rinvio dei nuovi sistemi di allerta (che prevedono stringenti meccanismi di segnalazione), attualmente differiti al 31 dicembre 2023. Di contro, sono stati anticipati strumenti come la Composizione negoziata della crisi d’impresa, che tuttavia non si sta rivelando una soluzione particolarmente gradita agli imprenditori in difficoltà, considerato anche l’aspetto economico per la remunerazione dell’esperto mediatore, nonostante i vantaggi in termini sulla posizione debitoria a cui si accede nel momento in cui si procede su questa strada.

 

Fonte: Pmi.it

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