Pronto il restyling della disciplina del fondo di garanzia PMI.
Le nuove disposizioni, che saranno in vigore
dal 1° gennaio 2024, sono state definite da un emendamento al
decreto Anticipi (
D.L. n. 145/2023), approvato dalla Commissione Bilancio del Senato e confermato con l’approvazione in aula, in prima lettura, del disegno di legge di conversione.
Le nuove regole introducono significative novità rispetto alle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Temporary Crisis Framework, che saranno operative fino al 31 dicembre 2023.
Cosa prevede la disciplina in scadenza
In primo luogo, quindi, rimane in vigore
fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione della disciplina transitoria e delle ulteriori misure per il contrasto agli effetti della crisi ucraina introdotte dalla
legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 55 e 55-bis, legge 234/2021), che prevede:
a) importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a cinque milioni di euro;
b) ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo;
c) percentuali massime di garanzia pari:
- all’80% per tutte le operazioni finanziarie a fronte di investimento, per le operazioni per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo nonché per tutte le tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non si applica il modello di valutazione (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto). Con riferimento alla riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore del soggetto garante a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%,
- al 60% per le operazioni finanziarie per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione. Con riferimento alla riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%,
- esclusivamente per le imprese colpite dal conflitto russo-ucraino: al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione per finanziamenti finalizzati all’efficientamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici. Per questa tipologia di operazioni dell’intervento del Fondo è gratuito a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica, indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.
Quali sono le novità della nuova disciplina
La nuova disciplina definita dall’emendamento al decreto Anticipi approvato Commissione Bilancio del Senato, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024, si differenzia sostanzialmente dalla precedente.
Unico punto in comune è l’importo massimo garantito per beneficiario, che resta fissato a cinque milioni di euro.
Con le nuove disposizioni, invece, saranno escluse le imprese in fascia 5 (ossia le più rischiose). La fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria sarà definita attraverso l’applicazione modello di valutazione del Fondo, il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali dell’impresa beneficiaria.
Come cambiano le nuove percentuali di copertura
Cambieranno poi le percentuali di copertura. In particolare, fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013 in relazione alle garanzie rilasciate dal fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, le garanzie saranno concesse:
- per le operazioni concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità: fino alla misura massima del 55%, in favore dei soggetti beneficiari (che rispettano i requisiti di PMI) rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione e del 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
- per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione: nella misura massima dell'80%;
- per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali: nella misura massima del 50%;
- in relazione alle
operazioni finanziarie di
importo fino a
40.000 euro, ovvero fino a
80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'
articolo 111,
D.Lgs. n. 385/1993 di importo massimo fino a
50.000 euro: nella misura massima dell'80%.
Chi sono i nuovi soggetti ammessi al fondo di garanzia
Inoltre, con le nuove disposizioni si amplierà la platea dei soggetti che potranno accedere alla garanzia del Fondo.
In primo luogo, dal 1° gennaio 2024, saranno ammessi gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l'applicazione del modello di valutazione. A favore di tali soggetti, la garanzia del fondo sarà concessa entro il 5% della dotazione finanziaria annua del fondo.
Gli enti del terzo settore non iscritti al Repertorio economico amministrativo e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, invece, saranno ammessi nell’ambito di un’apposita sezione speciale del fondo, di futura istituzione mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità di detta sezione speciale, alle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice potranno confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
A che tipo di imprese viene esteso il fondo
Sempre per quanto riguarda l’ambito soggettivo, altra novità delle nuove disposizioni riguarda l’ammissibilità alla garanzia del fondo, nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua, delle small mid cap, ossia le imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499.
Tali imprese, oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti, potranno accedere alla garanzia anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio.
In favore delle predette imprese la garanzia del fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, sarà riconosciuta fino alla misura massima del:
- 30% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità;
- 40% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.