QUOTAZIONE IN BORSA:
IN ARRIVO UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE PMI
Nel DDL competitività dei capitali vengono introdotte, modificando gli articoli 66-bis e 66-ter del TUF, una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, anche attraverso l’eliminazione di particolari requisiti per la quotazione in borsa. In particolare, viene soppressa la possibilità riconosciuta alla Consob di regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione e di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione. La previsione si pone in linea con le raccomandazioni OCSE per promuovere le quotazioni sul mercato regolamentato.
Tra le diverse misure introdotte dal DDL a sostegno della competitività dei capitali ve ne sono anche alcune specifiche semplificano le procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l’eliminazione di particolari requisiti per la quotazione e, che ampliano la definizione di PMI emittenti azioni quotate.
Come diversificare le fonti di finanziamento delle imprese
L’intervento si colloca nella prospettiva di favorire una maggiore patrimonializzazione e diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese, in particolare di PMI e mid cap, attraverso il loro accesso ai mercati dei capitali.
Un’equilibrata composizione delle fonti di finanziamento delle imprese, è la convinzione, può contribuire a favorire un’accelerazione del potenziale di crescita delle imprese. L’utilizzo di capitale azionario, data la natura di risorse stabili di lungo periodo, consente ad esempio di sostenere investimenti e piani di sviluppo a lungo termine, con un più elevato grado di rischiosità e che riguardano anche attività immateriali, come ad esempio quelle in ricerca e sviluppo (R&S) o innovazione, fondamentali per aumentare la competitività sui mercati e per migliorare la produttività.
Si intende poi ridurre, il divario tra la dimensione dei mercati dei capitali italiani e quella dei principali Paesi europei. Come sottolineato dall’Ocse le imprese italiane ad alta crescita sono state, dal 2014 al 2020, una percentuale perfino maggiore di quelle francesi e tedesche e hanno registrato percentuali allineate a quelle spagnole e, soprattutto, svedesi che, in numero molto elevato, sono poi confluite sul segmento della borsa per le imprese ad alta crescita.
Alla luce di questi dati, si sottolinea l’importanza di concentrare l’attenzione proprio sulle imprese in crescita, in modo da consentire loro, attraverso l’accesso a canali di finanziamento di mercato (azionario e obbligazionario) complementari a quello bancario, di espandersi e realizzare il loro potenziale, creando occupazione e crescita economica.
Il potenziale delle PMI in Italia viene ritenuto essere quindi molto elevato: rendere la piazza italiana attraente per imprese promettenti che vogliano crescere ed espandersi è quindi una priorità, sia con riferimento ai mercati obbligazionari che azionari. Come sottolineava la Banca d’Italia nella specifica audizione parlamentare, per le imprese di minore dimensione l’accesso a forme di finanziamento alternative è ostacolato però da rilevanti barriere all’entrata quali le emissioni di titoli contenute a causa degli elevati costi fissi unitari delle operazioni. Si evidenziavano allora ampi margini di intervento per sostenere il finanziamento delle società sui mercati, soprattutto tra le imprese di minore dimensione, in ragione di un’offerta ancora scarsa di capitali e della ridotta appetibilità di titoli caratterizzati da ridotta liquidità, raramente coperti da analisi e ricerche finanziarie indipendenti e tipicamente non inclusi negli indici di riferimento per gli investitori istituzionali.
Quali sono le semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione
ll ddl competitività dei capitali, in particolare, sopprime la possibilità riconosciuta alla Consob di regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione e di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione.
Procedendo ad una disamina più puntuale anche alla luce dello specifico Dossier di approfondimento dei Servizi Studi di Camera e Senato il comma 1, lettera a) dell’art. 9 del DDL competitività dei capitali modifica l’art. 66-bis, D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) in materia di condizioni per la quotazione di determinate società, in linea con le raccomandazioni OCSE per promuovere nuove ammissioni alla quotazione sul mercato regolamentato. In particolare, il comma 2 dell’art. 66-bis, D.Lgs. n. 58/1998, alle lettere a) e c), stabilisce che la Consob determina con proprio regolamento:
Il ddl capitali sopprime tali previsioni nella prospettiva di semplificare le procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l’eliminazione di particolari requisiti per la quotazione.
Così come viene sottolineato nella relazione illustrativa, prosegue il dossier parlamentare, la scelta di non lasciare all’autoregolamentazione del mercato la fissazione dei requisiti per la quotazione di particolari tipologie di società deve essere rivista anche in ragione dell’intervenuta armonizzazione dei requisiti minimi di ammissione a un mercato regolamentato a livello di diritto eurounionale (MIFID II) che lascia, comunque, alla discrezionalità dei singoli gestori dei mercati la facoltà di introdurre ulteriori e più rigorosi requisiti di ammissione a seconda del livello di ‘qualità’ che intendono garantire sul proprio mercato. Tale previsione pone, inoltre, i mercati regolamentati italiani in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti.
Viene ancora modificato l’art. 66-ter, D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) in materia di provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione.
Più nello specifico si eliminano le previsioni per cui nel caso di mercati regolamentati, l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche UE e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni, è sospesa finché non sia decorso il termine indicato di cinque giorni di mercato aperto.
La sospensione non si applica nel caso di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto o sulla base di un prospetto per il quale l'Italia risulta Stato membro ospitante, nonché per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni.
Nella relazione illustrativa si sottolinea che l’abrogazione del comma 4, art. 66-ter, D.Lgs. n. 58/1998, trova la propria ratio nella necessità di eliminare un aggravio procedurale, come emerso nella prassi applicativa, atteso che le attività di scrutinio della Consob e di Borsa Italiana si svolgono in coordinamento tra loro per tutta la loro durata. In tal modo verrebbe inoltre allineata la procedura di ammissione in questione con quella degli altri Paesi europei.
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