SPESE DI RAPPRESENTANZA

Perchè associarsi

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SPESE DI RAPPRESENTANZA

 

Le spese di rappresentanza, iscritte nella voce B) 14) “oneri diversi di gestione” del Conto Economico, per essere fiscalmente deducibili, ai fini delle imposte dirette, devono possedere i requisiti di inerenza e di congruità.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento e in conformità a quanto previsto dall’art. 108, comma 2 del TUIR.

In particolare il TUIR dispone che la deducibilità delle spese di rappresentanza è soggetta ad un limite calcolato in percentuale sui ricavi e proventi conseguiti dalla gestione dell’impresa risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi come segue:

- 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;

- 0,6% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;

- 0,4% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

 

Bisogna, INOLTRE, rispettare le seguenti regole:

- nel caso beni rientranti nell’attività propria d’impresa, distribuiti gratuitamente: se di valore unitario non superiore a 50 euro, sono deducibili per intero.

- i beni dati in omaggio non rientranti nell’attività propria dell’impresa: se di costo unitario non superiore a 50 euro sono deducibili e la fattura non deve essere emessa (esclusa da IVA) in quanto non costituiscono cessioni di beni.

La normativa IVA prevede la completa detraibilità IVA per le spese di importo fino ad 50 euro, mentre sono con IVA non detraibile le spese di importo superiore.

Questa normativa non è cambiata negli ultimi anni. L’unico aspetto da valutare è la capienza del capito di Bilancio “spese di rappresentanza”.

 

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Accademia Romana di Ragioneria - Nota Operativa n. 20/2019

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